Sommario: 1. Premessa. – 2. La disciplina normativa. – 3. Difficoltà interpretative. – 4. Criticità applicative. – 5. Segue. La fattispecie del titolo esecutivo su cui si fonda l’atto di intervento. – 6. Le conseguenze dell’omessa apposizione della formula esecutiva. – 7. (Ipotesi di) un breve vademecum.
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Il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e la mancata previsione di un termine per l’adempimento a pena di inefficacia.
L’art. 557 c.p.c. non prevede alcun termine per la trascrizione del pignoramento e il deposito della relativa nota qualora l’adempimento sia stato curato dal creditore procedente e non dall’Ufficiale Giudiziario.
Il secondo periodo del comma 3 dell’art. 557 c.p.c. non comprende nel novero degli atti da depositare nel termine di quindici giorni a pena di inefficacia la nota di trascrizione del pignoramento e tale omissione non può essere colmata con un’estensione analogica della norma, atteso che, come noto, le disposizioni che comportano sanzioni di invalidità e inefficacia vanno interpretate in maniera rigorosamente restrittiva in ossequio al principio generale di conservazione dell’efficacia degli atti giuridici.
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L’interesse a impugnare l’ordinanza di vendita e delega delle relative operazioni che preveda l’assoggettamento del termine per il versamento del saldo prezzo alla sospensione feriale.
L’interesse a impugnare l’ordinanza di vendita e delega delle relative operazioni che preveda l’assoggettamento del termine per il versamento del saldo prezzo alla sospensione feriale è in re ipsa, per il semplice fatto che sia dedotta la circostanza che la stessa ordinanza contiene prescrizioni contra legem; inoltre, non occorre vagliare il concreto pregiudizio che l’ordinanza di delega abbia arrecato agli esecutati sospendendo per trentuno giorni il termine perentorio previsto per l’incombenza di cui si tratta, non essendo necessarie prove di resistenza vertenti sulla questione se l’eventuale riedizione della procedura di vendita a condizioni diverse possa avvantaggiare la situazione del debitore.
Il precetto è valido ed efficace anche se manca l’avvertenza al debitore della facoltà di ricorrere ad una delle procedure previste dagli artt. 6 ss. della legge 27.1.2012 n. 3.
Non dà luogo a nullità del precetto la mancanza dell’avvertimento al debitore della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice (introdotto nell’art. 480, comma 2, c.p.c. dall’art. 13, comma 1, lett. a) del d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), trattandosi di mera irregolarità formale non assistita dalla sanzione dell’invalidità.
Riduzione del pignoramento e tutela degli interessi abitativi.
Va escluso che la circostanza che uno degli immobili pignorati sia adibito ad abitazione principale del debitore possa rilevare in sede di valutazione di una istanza di riduzione concernente il medesimo immobile. Difatti, il legislatore – salvo che per far fronte a contesti emergenziali – ha rinvenuto il punto di equilibrio tra i diversi interessi contrapposti nell’assicurazione, al debitore esecutato, del diritto di permanere nell’immobile fino alla conclusione del procedimento liquidatorio, salvo che non siano sposti in essere comportamenti ostativi rispetto a tale finalità (v. art. 560 c.p.c.).
La liberazione dell’immobile pignorato occupato dai terzi.
L’art. 560 c.p.c., a seguito della novella apportata all’art. 560 c.p.c. dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119, con una scelta sostanzialmente stata confermata dalle evoluzioni normative successive, attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere, per il tramite del custode da lui nominato, di conseguire subito alla procedura la disponibilità del bene per la sua offerta in gara e quindi in tempo anche anteriore all’aggiudicazione.
La ricezione delle offerte in unluogo diverso da quello indicato nell’Ordinanza di delega, determina ex e l’illegittimità dell’aggiudicazione.
Sono illegittimi gli atti esecutivi compiuti in violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza di vendita (eventualmente anche di quelle integrative del contenuto minimo imposte dall’ordito normativo) senza che ai fini della loro impugnazione occorra dedurre un pregiudizio concreto per dimostrare l’interesse ad agire della parte che deduce il vizio di legittimità. Conseguentemente, l’inosservanza della prescrizione contenuta nell’ordinanza di delega afferente al luogo di ricezione delle offerte e di espletamento della vendita determina ex se l’illegittimità dell’avviso di vendita e della successiva aggiudicazione (fattispecie in cui il G.E., in accoglimento del ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ., ha revocato l’aggiudicazione pronunciata dal professionista delegato all’esito di operazioni di vendita avvenute in un luogo diverso da quello previsto nell’ordinanza di delega).
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto di recepimento della Direttiva Insolvency.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 82, di attuazione della direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, più comunemente nota come “direttiva Insolvency”. Il decreto di recepimento apporta numerose modifiche al Codice della crisi d’impresa alla vigilia della sua entrata in vigore.
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Le interferenze tra l’esecuzione forzata ed i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Uno sguardo ai regimi delle improseguibilità dell’esecuzione individuale previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in occasione dell’accesso ad uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il tema dei rapporti tra procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedure esecutive individuali è assai ricorrente nella prassi, poiché nella secolare contrapposizione tra debitore e creditore gli istituti della regolazione della crisi da sovraindebitamento sono, al contempo, una opportunità ed un’arma: una opportunità per il debitore che voglia far sedere attorno ad un tavolo i suoi creditori e sottoporre ad essi un piano o una proposta che realizzi un loro soddisfacimento concorsuale; un’arma per quel debitore che intenda avvalersene per finalità distorsive, e segnatamente per rallentare il creditore nel suo cammino verso la tutela esecutiva del credito.
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Obblighi informativi.
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link:
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