Il debitore esecutato perde ogni azione derivante dal contratto perché, ex art. 559 del Cpc, muta il titolo del possesso da parte sua, giacché egli continua a detenere il bene solo come organo ausiliario del giudice dell’esecuzione e perde il diritto di far propri anche i relativi frutti civili, nello specifico i canoni di locazione.