Sommario: 1. Premessa. – 2. La disciplina normativa. – 3. Difficoltà interpretative. – 4. Criticità applicative. – 5. Segue. La fattispecie del titolo esecutivo su cui si fonda l’atto di intervento. – 6. Le conseguenze dell’omessa apposizione della formula esecutiva. – 7. (Ipotesi di) un breve vademecum.
Il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e la mancata previsione di un termine per l’adempimento a pena di inefficacia.
L’art. 557 c.p.c. non prevede alcun termine per la trascrizione del pignoramento e il deposito della relativa nota qualora l’adempimento sia stato curato dal creditore procedente e non dall’Ufficiale Giudiziario.
Il secondo periodo del comma 3 dell’art. 557 c.p.c. non comprende nel novero degli atti da depositare nel termine di quindici giorni a pena di inefficacia la nota di trascrizione del pignoramento e tale omissione non può essere colmata con un’estensione analogica della norma, atteso che, come noto, le disposizioni che comportano sanzioni di invalidità e inefficacia vanno interpretate in maniera rigorosamente restrittiva in ossequio al principio generale di conservazione dell’efficacia degli atti giuridici.
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