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Il termine per l’attuazione dell’ordine di liberazione non è prorogabile.

Il termine di 120 giorni per il rilascio dell’immobile (di cui all’art. 560 c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 18 quater co. 1 d.l. 30.12.2019 n. 162, conv. in l. 8/2020), comprimendo il diritto di godimento del proprietario dell’immobile (tale è, infatti, chi ha acquistato il bene in sede esecutiva) e quello del creditore procedente ad una celere definizione della fase distributiva dell’esecuzione forzata, va inteso come perentorio per la parte esecutata, conseguendone la relativa improrogabilità.

Anche a voler considerare il termine prorogabile, la condotta tenuta dalla parte esecutata che prospetta inusitati e pericolosi gesti di ribellismo all’autorità pubblica pur di permanere nella detenzione sino a tempi imprecisati di un immobile che non è più di sua proprietà, non giustifica alcuna protrazione nell’occupazione dell’immobile, rivelandosi l’attuazione del provvedimento di liberazione quale unica forma di tutela possibile del diritto dell’aggiudicatario di conseguire la consegna del bene nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell’aggiudicazione.

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