L’improseguibilità delle procedure esecutive individuali conseguente alla sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato non necrotizza l’esecuzione forzata intrapresa da un così detto “creditore fondiario”.
In sede di distribuzione (provvisoria), il liquidatore che intenda far valere delle prededuzioni con preferenza rispetto al creditore fondiario dovrà costituirsi nel processo esecutivo (assistito da un difensore) e documentare l’avvenuta emissione, da parte degli organi della procedura concorsuale, di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione
Spetta al giudice dell’esecuzione il potere di liquidazione degli ausiliari che abbiano già prestato la loro opera nella procedura, ponendo il relativo onere a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 115/2002, così da consentire a quest’ultimo di chiederne a propria volta il pagamento in sede concorsuale mediante domanda di ammissione al passivo.