Non dà luogo a nullità del precetto la mancanza dell’avvertimento al debitore della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice (introdotto nell’art. 480, comma 2, c.p.c. dall’art. 13, comma 1, lett. a) del d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), trattandosi di mera irregolarità formale non assistita dalla sanzione dell’invalidità.
Il precetto è valido ed efficace anche se manca l’avvertenza al debitore della facoltà di ricorrere ad una delle procedure previste dagli artt. 6 ss. della legge 27.1.2012 n. 3.
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