L’articolo 63, comma 4, delle disposizione di attuazione del codice civile stabiliscono che” chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.
L’articolo 63, comma 4, delle disposizione di attuazione del codice civile stabiliscono che” chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.
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