L’interesse a impugnare l’ordinanza di vendita e delega delle relative operazioni che preveda l’assoggettamento del termine per il versamento del saldo prezzo alla sospensione feriale è in re ipsa, per il semplice fatto che sia dedotta la circostanza che la stessa ordinanza contiene prescrizioni contra legem; inoltre, non occorre vagliare il concreto pregiudizio che l’ordinanza di delega abbia arrecato agli esecutati sospendendo per trentuno giorni il termine perentorio previsto per l’incombenza di cui si tratta, non essendo necessarie prove di resistenza vertenti sulla questione se l’eventuale riedizione della procedura di vendita a condizioni diverse possa avvantaggiare la situazione del debitore.