Nell’esecuzione iniziata o proseguita dal creditore fondiario (o dal curatore a norma dell’art. 216, comma 10, c.c.i.i.) nonostante la liquidazione giudiziale del debitore, il giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca del custode giudiziale da lui già individuato ed è dispensato dal nominarlo, ove non abbia ancora provveduto: si tratta, infatti, di nomina superflua, poiché nell’esercizio dei compiti custodiali subentra il curatore che, sostituendosi al debitore nell’amministrazione del patrimonio acquisito all’attivo della procedura (a norma dell’art. 128 c.c.i.i.), soggiace, in tale veste, alle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione ex art. 484 c.p.c., al pari del debitore a norma dell’art. 559, comma 1, c.p.c.
Il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita “esattoriale” e revocare l’aggiudicazione per carenze di custodia e pubblicità.
Nell’esecuzione immobiliare esattoriale, il giudice dell’esecuzione ha il potere di sospendere la vendita ai sensi dell’art. 586 c.p.c. – norma applicabile in quanto non derogata dal d.P.R. n. 602/1973 e da interpretare in modo estensivo e costituzionalmente orientato – se la formazione del prezzo risulta condizionata da un contesto procedimentale carente delle garanzie proprie delle vendite competitive (trasparenza, pubblicità e contendibilità), segnatamente per l’assenza del custode e della possibilità di visita dell’immobile, nonché per l’inadeguatezza delle forme di pubblicità previste dall’art. 80 d.P.R. n. 602/1973 (qualora non integrate da modalità ulteriori idonee a una diffusione effettiva dell’avviso di vendita), con conseguente rischio di aggiudicazione a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.
Al fine di provare l’inclusione del credito ceduto nell’operazione di cessione “in blocco” è sufficiente la pubblicazione di un avviso contenente elementi circostanziati.
La pubblicazione, eseguita sulla Gazzetta Ufficiale a norma dell’art. 58 T.U.B., di un avviso di cessione “in blocco” contenente elementi circostanziati atti ad individuare in modo univoco il credito ceduto – identificato singolarmente o con determinazione di categorie dettagliate, anche tramite link a elenchi consultabili online – è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario; al fine di contrastare la pretesa creditoria di quest’ultimo, il debitore ceduto ha l’onere di svolgere una contestazione specifica e, cioè, di allegare e provare che l’indicato numero identificativo (NDG) non è riferibile a quel rapporto bancario oppure che non è presente nell’elenco richiamato oppure che il credito non risponde ai criteri descrittivi dell’avviso, non potendo, invece, lamentare genericamente l’insufficienza della pubblicazione o pretendere il deposito di contratti di cessione scritti, integrali, comprensivi di tutti gli allegati, privi di omissis, con esposizione del prezzo di cessione e precisa indicazione del nominativo del ceduto.
Il professionista delegato è un ausiliario del giudice dell’esecuzione.
Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” cui l’art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in tema di “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, estende l’applicabilità della relativa disciplina.
L’ordine di liberazione nei confronti del comproprietario non debitore.
Il rinvio di cui all’art. 788 c.p.c. alle norme dettate dal codice di rito per le espropriazioni immobiliari ha natura sistematica, da ciò derivando – stante il collegamento funzionale tra la divisione endoesecutiva e il processo esecutivo – la piena applicabilità della disciplina di cui all’art. 560 c.p.c. anche nei confronti del comproprietario non debitore, che potrà continuare a occupare il bene sino all’emissione del decreto di trasferimento soltanto laddove si tratti della sua abitazione principale.
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La responsabilità del professionista delegato ha natura extracontrattuale.
Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
L’ordine di liberazione nei confronti del comproprietario non debitore.
Il rinvio di cui all’art. 788 c.p.c. alle norme dettate dal codice di rito per le espropriazioni immobiliari ha natura sistematica, da ciò derivando – stante il collegamento funzionale tra la divisione endoesecutiva e il processo esecutivo – la piena applicabilità della disciplina di cui all’art. 560 c.p.c. anche nei confronti del comproprietario non debitore, che potrà continuare a occupare il bene sino all’emissione del decreto di trasferimento soltanto laddove si tratti della sua abitazione principale.
La Cassazione chiarisce funzioni e regime normativo dell’esperto stimatore.
La figura dell’esperto stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione ex artt. 568 e 569 c.p.c. è ontologicamente diversa da quella del consulente tecnico d’ufficio, giacché al primo – a differenza del secondo – non è richiesto un contributo alla formazione di un sapere (di natura tecnica) da sottoporre alla qualificazione giuridica del giudice, né egli deve (contribuire a) risolvere una controversia tra le parti. Piuttosto, l’attività dell’esperto stimatore è connotata dall’esigenza pubblicistica di rendere più spedita e fruttuosa la vendita forzata.
Di conseguenza, allo stimatore sono solo limitatamente applicabili le disposizioni concernenti la consulenza tecnico d’ufficio. In particolare, non è prevista la nomina di consulenti di parte; non occorre che l’esperto sia iscritto nell’albo dei consulenti del tribunale né che si dia comunicazione al presidente del tribunale ex art. 22 disp. att. c.p.c.; non si applica l’art. 63 c.p.c. relativo all’obbligo del C.T.U. di prestare il suo ufficio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione non sono riferibili ausiliario che non è chiamato ad esprimere un giudizio in una controversia, ma soltanto a compiere atti e attività di acquisizione di elementi materiali e tecnici per lo sviluppo di un processo volto alla concretizzazione del titolo esecutivo; non è soggetto all’applicazione dell’ammenda di cui all’art. 64 c.p.c. in caso di dolo o colpa grave nello svolgimento dell’incarico.
Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 – pres. De Stefano – est. Fanticini
Omesso svincolo della somma conferita dal mutuatario in deposito a scopo di garanzia: rilevanza e limiti.
In tema di mutuo fondiario, il mancato svincolo della somma conferita in deposito cauzionale a scopo di garanzia può assumere rilievo esclusivamente come fatto estintivo, in tutto o in parte, del diritto di credito del mutuante, nella misura in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 1243 c.c. e sempre che il debitore eccepisca la compensazione, non essendo rilevabile d’ufficio (art. 1242, comma 1, c.c.); non anche per negare la natura di titolo esecutivo del contratto concluso nelle forme prescritte dall’art. 474, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.
Termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della documentazione ex. art. 567 c.p.c.
Il termine di quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento al creditore per il deposito della nota di trascrizione previsto a pena di inefficacia del pignoramento dall’art. 557, comma 2, c.p.c. – nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – si riferisce al solo caso in cui all’espletamento della formalità pubblicitaria provveda l’ufficiale giudiziario, sicché, quando l’incombente sia evaso direttamente dal creditore, è sufficiente che, nel termine stabilito dall’art. 567, comma 2, c.p.c., sia stata effettuata la trascrizione (documentabile con qualunque mezzo idoneo), mentre la nota di trascrizione potrà essere prodotta fino all’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c.
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