Il giudice investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo ha il potere dovere di svolgere il sindacato sulla vessatorietà delle clausole contrattuali solo se, dall’esposizione dei fatti di causa, emerge che esse abbiano inciso sull’an o sul quantum del credito.
Nel giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cod. proc. civ., la natura vessatoria o non vessatoria delle clausole deve essere vagliata esclusivamente con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell’an o del quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l’onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr. Cass. Sez. Un. 6.4.23, n. 9479). Solo in questo caso, infatti, l’eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell’accoglimento della domanda del consumatore di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Solo in questo caso, quindi, la parte ha un interesse concreto ed attuale all’accertamento della vessatorietà delle clausole stesse (cfr. art. 100 cod. proc. civ.).