Nell’ambito delle attività di recupero dei crediti cartolarizzati, non occorre che la società che ha ricevuto dalla cessionaria il mandato per il materiale recupero del credito (servicer) sia iscritta all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. Difatti, l’art. 2 comma 6 legge n. 130 del 1999, secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo, non costituisce una norma (civilistica) imperativa, la cui violazione darebbe luogo a nullità virtuale del mandato conferito per il recupero del credito e dei successivi atti esecutivi posti in essere dal mandatario, ma attiene alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica trova specifica tutela nel sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia), presidiati anche da norme penali.