In tema di penalità di mora, la formulazione dell’art. 614 bis (“Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro …”) non preclude la possibilità di applicazione alle procedure di rilascio, posto che la norma fa un generico riferimento a tutte le ipotesi di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento e che l’art. 614 bis c.p.c. è inserito, nell’impianto codicistico, in un titolo autonomo, non riferendosi specificamente all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare.