E’ proseguibile l’azione esecutiva individuale intrapresa dal creditore garantito da ipoteca in caso di trascrizione, avvenuta successivamente alla iscrizione della garanzia reale, del sequestro penale cd. ordinario, non potendo trovare applicazione estensiva o analogica né l’art. 55 del dlg.s 159/11 (dovendosi intendere il richiamo di cui all’art. 104bis, co. 1-quater ed 1-sexies disp. att. c.p.p. come limitato al «caso indicato dall’art. 578 bis del c.p.p.», ossia all’ipotesi in cui il processo penale non si concluda con una sentenza di assoluzione o di condanna, ma con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, e debba di conseguenza accertarsi la responsabilità dell’imputato ai soli fini della misura reale ancora in essere), né l’art. 317 CCII, riferibile al solo ambito esecutivo concorsuale in assenza di norma ad hoc che disciplini in senso omologo i rapporti con le procedure esecutive individuali.
La interferenza tra sequestro penale cd. ordinario e procedura esecutiva individuale va regolata sulla scorta del criterio dell’ordo temporalis – il cui spazio applicativo inizia dove finisce quello dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. – secondo il quale a prevalere è il vincolo che, tra quelli che interessano il bene, sia stato trascritto o iscritto per primo, in tal modo garantendone l’opponibilità anche nei confronti delle ulteriori procedure successivamente intraprese ed aventi ad oggetto il medesimo bene.