L’ufficiale giudiziario, in quanto ausiliario e non «organo giurisdizionale», può rifiutare la notifica dell’atto di pignoramento solo quando il documento presentato per l’avvio dell’azione esecutiva sia manifestamente carente dei requisiti formali prescritti ad un punto tale da impedire la sua astratta riconduzione a qualsivoglia tipologia di titolo esecutivo; non possono, invece, essere riconosciuti all’ufficiale giudiziario poteri di controllo sulle condizioni formali relative al quo-modo della procedura, la cui verifica è comunque riservata al giudice, sempre che questo sia investito di una tempestiva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.