La responsabilità del professionista delegato ha natura extracontrattuale.

Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

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L’ordine di liberazione nei confronti del comproprietario non debitore.

Il rinvio di cui all’art. 788 c.p.c. alle norme dettate dal codice di rito per le espropriazioni immobiliari ha natura sistematica, da ciò derivando – stante il collegamento funzionale tra la divisione endoesecutiva e il processo esecutivo – la piena applicabilità della disciplina di cui all’art. 560 c.p.c. anche nei confronti del comproprietario non debitore, che potrà continuare a occupare il bene sino all’emissione del decreto di trasferimento soltanto laddove si tratti della sua abitazione principale.

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La Cassazione chiarisce funzioni e regime normativo dell’esperto stimatore.

La figura dell’esperto stimatore nominato dal giudice dell’esecuzione ex artt. 568 e 569 c.p.c. è ontologicamente diversa da quella del consulente tecnico d’ufficio, giacché al primo – a differenza del secondo – non è richiesto un contributo alla formazione di un sapere (di natura tecnica) da sottoporre alla qualificazione giuridica del giudice, né egli deve (contribuire a) risolvere una controversia tra le parti. Piuttosto, l’attività dell’esperto stimatore è connotata dall’esigenza pubblicistica di rendere più spedita e fruttuosa la vendita forzata.

Di conseguenza, allo stimatore sono solo limitatamente applicabili le disposizioni concernenti la consulenza tecnico d’ufficio. In particolare, non è prevista la nomina di consulenti di parte; non occorre che l’esperto sia iscritto nell’albo dei consulenti del tribunale né che si dia comunicazione al presidente del tribunale ex art. 22 disp. att. c.p.c.; non si applica l’art. 63 c.p.c. relativo all’obbligo del C.T.U. di prestare il suo ufficio; gli istituti dell’astensione e della ricusazione non sono riferibili ausiliario che non è chiamato ad esprimere un giudizio in una controversia, ma soltanto a compiere atti e attività di acquisizione di elementi materiali e tecnici per lo sviluppo di un processo volto alla concretizzazione del titolo esecutivo; non è soggetto all’applicazione dell’ammenda di cui all’art. 64 c.p.c. in caso di dolo o colpa grave nello svolgimento dell’incarico.

Cassazione civile, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 21444 – pres. De Stefano – est. Fanticini 

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Omesso svincolo della somma conferita dal mutuatario in deposito a scopo di garanzia: rilevanza e limiti.

In tema di mutuo fondiario, il mancato svincolo della somma conferita in deposito cauzionale a scopo di garanzia può assumere rilievo esclusivamente come fatto estintivo, in tutto o in parte, del diritto di credito del mutuante, nella misura in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 1243 c.c. e sempre che il debitore eccepisca la compensazione, non essendo rilevabile d’ufficio (art. 1242, comma 1, c.c.); non anche per negare la natura di titolo esecutivo del contratto concluso nelle forme prescritte dall’art. 474, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.

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Termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento e della documentazione ex. art. 567 c.p.c.

Il termine di quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento al creditore per il deposito della nota di trascrizione previsto a pena di inefficacia del pignoramento dall’art. 557, comma 2, c.p.c. – nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – si riferisce al solo caso in cui all’espletamento della formalità pubblicitaria provveda l’ufficiale giudiziario, sicché, quando l’incombente sia evaso direttamente dal creditore, è sufficiente che, nel termine stabilito dall’art. 567, comma 2, c.p.c., sia stata effettuata la trascrizione (documentabile con qualunque mezzo idoneo), mentre la nota di trascrizione potrà essere prodotta fino all’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c.

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati (NPL).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati (NPL), nota anche come Secondary Market Directive (o SMD), avente l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un mercato europeo secondario dei crediti deteriorati.

Il decreto legislativo n. 116, innovando profondamente il Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) mediante l’introduzione di un intero nuovo capo, introduce rilevanti novità, fra le quali la liberalizzazione del mercato secondario degli NPL, un’apposita disciplina per la gestione e il recupero dei crediti non performing, la vigilanza sul settore della Banca d’Italia, l’istituzione di un apposito albo dei gestori dei crediti in sofferenza, la tipizzazione del contratto di gestione del credito, il riconoscimento in capo ai debitori ceduti di alcuni diritti, specialmente di informativa.

Il decreto è entrato in vigore il 14 agosto 2024.

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