Il prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore alla stima dell’immobile non inficia il trasferimento in sede di esecuzione immobiliare.

Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall’art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore di stima inizialmente posto a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo nel rispetto della sequenza procedimentale prevista dalle norme di rito per la fase liquidatoria, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, posto che, in ogni caso, il giusto prezzo di liquidazione non può essere identificato col valore di mercato dell’immobile.

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